La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo all'opposizione agli atti esecutivi scaturito da un'esecuzione per obblighi di fare. I ricorrenti avevano inizialmente impugnato un provvedimento del giudice dell'esecuzione tramite appello, ma la Corte d'Appello lo aveva dichiarato inammissibile a causa di un mutamento giurisprudenziale (prospective overruling), indicando l'opposizione ex art. 617 c.p.c. come unico rimedio. Successivamente, il Tribunale ha dichiarato inammissibile sia l'opposizione tardiva che il giudizio di merito introdotto autonomamente, condannando i ricorrenti per responsabilità aggravata. La Suprema Corte, ravvisando la complessità della questione procedurale, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza.
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