In un caso di affidamento condiviso di un figlio minore, una madre ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo una riduzione dei tempi di permanenza con il padre e un aumento dell'assegno di mantenimento. La Corte d'Appello di Trieste, in sede di valutazione dell'istanza di sospensiva urgente, ha respinto la richiesta di modifica del calendario ordinario, ritenendo le variazioni minime e le motivazioni non sufficientemente provate. Ha invece ratificato l'accordo raggiunto tra le parti per la gestione delle vacanze estive, rinviando le altre questioni alla trattazione di merito.
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