L'Agenzia delle Entrate aveva sanzionato un'azienda per la mancata indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi del 2007, di costi derivanti da operazioni con un fornitore in un paese "black list". La società contribuente, durante il giudizio in Cassazione, ha aderito alla definizione agevolata per le violazioni formali prevista dal D.L. 119/2018, versando l'importo richiesto. La Corte di Cassazione, preso atto dell'avvenuto pagamento e della natura formale della violazione, ha dichiarato il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
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