Un avvocato ha citato in giudizio un ex cliente per il mancato pagamento dei propri onorari, relativi a una causa precedentemente intentata per conto del cliente stesso. Nonostante l'assenza del cliente in tribunale, il giudice ha accolto la domanda del professionista, riconoscendo il suo credito professionale. La sentenza ha stabilito che la prova dell'attività svolta, fornita attraverso la produzione di atti processuali, è sufficiente a fondare il diritto al compenso, condannando il cliente al pagamento delle somme dovute, degli interessi e delle spese legali.
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