La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di una richiesta di rescissione del giudicato presentata tramite spedizione postale. La ricorrente, condannata per oltraggio a pubblico ufficiale, aveva impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello che riteneva tardiva l'istanza. La Suprema Corte ha chiarito che, indipendentemente dai termini temporali, la rescissione del giudicato richiede modalità di presentazione tassative ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. Il deposito deve avvenire esclusivamente di persona o tramite difensore con procura speciale presso la cancelleria competente, escludendo l'applicabilità delle norme generali sulle impugnazioni ordinarie che consentono la raccomandata.
Continua »