Una lavoratrice addetta all'accoglienza in un centro benessere ha impugnato il proprio licenziamento per giustificato motivo oggettivo, lamentando la violazione dell'obbligo di riposizionamento (repêchage) e contestando il calcolo dei dipendenti dell'azienda. La Corte d'Appello ha respinto le sue richieste, accertando la reale soppressione del posto di lavoro a causa della perdita dell'appalto per la gestione della spa e l'impossibilità di ricollocamento, poiché le uniche posizioni libere richiedevano qualifiche specifiche (estetista) non possedute dalla dipendente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di repêchage non impone al datore di lavoro di fornire una nuova formazione professionale al dipendente, né di assegnarlo a ruoli per i quali non possiede le competenze necessarie. La lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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