Il Comune emetteva un avviso di accertamento ICI per il 2009 nei confronti di una società energetica, calcolando l'imposta su una centrale idroelettrica priva di rendita tramite il criterio della rendita presunta. La società contestava l'atto. La Cassazione ha chiarito che, dal 2007, i Comuni non possono più applicare la rendita presunta per gli immobili del gruppo D. Tuttavia, la Corte ha stabilito il principio della rendita catastale retroattiva: la rendita definitiva attribuita dall'Agenzia delle Entrate nel 2011, a seguito di procedura DOCFA, si applica retroattivamente anche alle annualità d'imposta precedenti ancora in contestazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso della società, cassando la decisione d'appello e disponendo il ricalcolo dell'imposta dovuta per il 2009 sulla base della rendita effettiva del 2011.
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