Un ente di formazione ha ricevuto un contributo pubblico per un progetto formativo. A seguito di un controllo, l'ente pubblico ha disposto la parziale revoca del finanziamento pubblico per circa 36.000 euro. La contestazione riguardava l'affidamento di servizi a un terzo senza la gara competitiva prevista dal Vademecum ufficiale, richiamato nel bando e nella convenzione. L'organizzazione ha impugnato il provvedimento, sostenendo che il Vademecum non fosse vincolante. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che i documenti esterni richiamati nel contratto sono pienamente obbligatori per il beneficiario. Di conseguenza, l'organizzazione perde la causa e deve restituire le somme contestate, oltre a pagare le spese legali.
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