La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex presidente di un gruppo consiliare regionale, confermando la sua condanna per il reato di peculato. La sentenza ribadisce che i fondi assegnati ai gruppi consiliari hanno natura pubblica e che il loro gestore riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Di conseguenza, sussiste un obbligo intrinseco di rendicontazione per l'uso di tali fondi, anche in assenza di una specifica normativa all'epoca dei fatti. La Corte ha respinto le argomentazioni difensive relative all'erroneo calcolo della prescrizione, alla quantificazione del profitto e alla legittimità della Regione come parte civile, confermando le decisioni dei giudici di merito.
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