La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un'Imputata, condannata in primo grado per il reato di minaccia (Art. 612 c.p.) dal Giudice di Pace. L'Imputata contestava la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, ma ha preso atto che, nel frattempo, era intervenuta e stata accettata la remissione di querela. Per questo motivo, la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio, dichiarando il reato estinto per remissione di querela, con le spese processuali a carico del querelato.
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