Una Azienda Ricorrente ha eseguito lavori per una Azienda Controricorrente. Le parti hanno stipulato un accordo per ridurre il debito, condizionato al pagamento puntuale. Poiché l'Azienda Controricorrente non ha pagato integralmente, l'Azienda Ricorrente ha richiesto un decreto ingiuntivo. I giudici di merito hanno qualificato l'accordo come un "contratto di transazione" e hanno revocato il decreto, dato che il pagamento era avvenuto durante il processo. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata localizzazione del documento chiave. In ogni caso, avrebbe rigettato il ricorso, confermando la qualificazione dell'accordo come "contratto di transazione" e ritenendo l'inadempimento non grave, data l'esecuzione successiva del pagamento.
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