Una società committente ha contestato la competenza del Tribunale di Vercelli in merito a un decreto ingiuntivo da 288.000 euro emesso a favore di una società fornitrice per la realizzazione di impianti eolici. La committente sosteneva che la clausola di deroga del foro fosse nulla perché priva di idonea specifica approvazione scritta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la competenza del Tribunale di Vercelli. I giudici hanno chiarito che la specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie è necessaria solo per contratti destinati a regolare una serie indefinita di rapporti. Inoltre, la sottoscrizione è valida se il richiamo in calce al contratto non è un mero elenco numerico, ma descrive, seppur sommariamente, il contenuto della clausola stessa, garantendo la piena consapevolezza del firmatario.
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