Un detenuto, ritenuto esponente di vertice di un'associazione mafiosa, ha impugnato l'applicazione del regime 41-bis, sostenendone l'incostituzionalità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che il regime 41-bis non è una misura di prevenzione ma una modalità esecutiva della pena, la cui adozione da parte del Ministro della Giustizia è legittima, data la successiva garanzia di un reclamo giurisdizionale. La Corte ha confermato la validità della motivazione basata sulla pericolosità e sul ruolo apicale del detenuto.
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