La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto sottoposto al regime 41 bis, il quale lamentava una presunta discriminazione rispetto ai detenuti comuni. Il ricorso è stato giudicato generico e non specifico, poiché si limitava a riproporre le stesse censure senza confrontarsi con le motivazioni del provvedimento impugnato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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