Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis ottiene il diritto di utilizzare un lettore CD per l'ascolto di musica. L'Amministrazione Penitenziaria si era opposta, adducendo eccessivi oneri organizzativi e rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministrazione, stabilendo che la valutazione sulla gravosità degli adempimenti è una questione di merito, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è assente o meramente apparente. La Corte ha inoltre ribadito che le finalità del 41-bis sono di recidere i legami con le organizzazioni criminali esterne, non di gestire la pericolosità interna al carcere, per la quale esistono altri strumenti normativi specifici. La sentenza rafforza il controllo giurisdizionale sulla ragionevolezza delle decisioni amministrative che incidono sui diritti dei detenuti 41-bis.
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