Un detenuto, soggetto al regime speciale 41-bis, ha impugnato il trattenimento di una fotografia inviatagli dalla moglie. L'immagine, pur ritraendo la figlia in primo piano, mostrava sullo sfondo soggetti sconosciuti in posizioni ambigue. Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato il trattenimento, interpretando la foto come un potenziale veicolo di messaggi in codice per il sodalizio criminale. Il detenuto ha presentato ricorso per Cassazione, contestando l'illogicità della motivazione. La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo adeguata e non illogica la decisione del Tribunale, giustificando il trattenimento della comunicazione al detenuto sulla base di elementi concreti che facevano dubitare della genuinità del contenuto.
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