Un detenuto in regime speciale ha richiesto l'autorizzazione per l'acquisto di lievito e farina al sopravvitto. La direzione del carcere ha negato l'istanza per motivi di sicurezza legati alla potenziale infiammabilità delle sostanze. Il Tribunale di sorveglianza ha inizialmente accolto il reclamo del recluso, giudicando il divieto discriminatorio. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo la piena legittimità del diniego. I giudici di legittimità hanno chiarito che il divieto non viola il diritto alla salute o all'alimentazione, poiché l'amministrazione assicura pasti completi e bilanciati. Inoltre, le restrizioni organizzative per motivi di sicurezza prevalgono sulle richieste individuali, purché applicate in modo uniforme a tutti i detenuti della medesima struttura.
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