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Redditi Di Impresa

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il reddito di impresa, nel diritto tributario italiano, è quello disciplinato dagli artt. 55-66 e 81-142 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.lgs. 917/1986 - cd.TUIR). Ai sensi del c.1, dell’art. 55, del TUIR, è tale il reddito derivante dall’esercizio di imprese commerciali, ossia dall’esercizio professionale ed abituale, anche se non esclusivo, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile e delle attività agricole indicate nell’art. 32, c.2, lettere b) e c), che eccedono i limiti ivi stabili, anche se non organizzate in forma di impresa.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Base imponibile contributiva INPS: utili Srl esclusi dal calcolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto ad un Lavoratore Autonomo maggiori contributi per la Gestione Commercianti, inserendo nel calcolo anche i dividendi percepiti come socio di una società a responsabilità limitata. Il Lavoratore ha contestato la pretesa, sottolineando di non svolgere alcuna attività lavorativa all'interno di tale società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo un fondamentale principio sulla base imponibile contributiva INPS. I giudici hanno chiarito che gli utili derivanti dalla semplice partecipazione al capitale di una società di capitali, senza apporto di lavoro, rappresentano redditi di capitale e non redditi di impresa. Pertanto, tali proventi non devono essere inclusi nel calcolo dei contributi previdenziali obbligatori.
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Plusvalenze Immobiliari: Ricorso Inammissibile per Mancanza di Prova
Un Ente religioso ha venduto due immobili, generando plusvalenze immobiliari. L'Agenzia delle Entrate ha tassato questi guadagni come 'redditi diversi', applicando l'Art. 67 T.U.I.R. L'Ente ha contestato questa classificazione, sostenendo che si trattava di 'redditi di impresa' ai sensi degli Artt. 65 e 144 T.U.I.R., poiché gli immobili erano inseriti nel proprio inventario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Ente inammissibile. La Corte ha rilevato che l'Ente non aveva dimostrato di aver sollevato le stesse specifiche argomentazioni nel giudizio di appello precedente. Pertanto, la Cassazione non ha esaminato il merito della questione fiscale, ma ha respinto il ricorso per motivi procedurali.
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Contributi INPS socio: esclusi gli utili da Srl
La Corte di Cassazione ha stabilito che i contributi INPS di un socio lavoratore non devono essere calcolati sugli utili percepiti da una società di capitali (S.r.l.) nella quale egli detiene una partecipazione senza svolgere attività lavorativa. La sentenza chiarisce che la base imponibile per i contributi INPS del socio deve includere solo i redditi d'impresa, escludendo i redditi di capitale come i dividendi da partecipazioni passive, in linea con la distinzione operata dalla normativa fiscale.
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Base imponibile contributiva: esclusi i redditi srl
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7272/2025, ha stabilito un principio fondamentale per i lavoratori autonomi. La base imponibile contributiva non comprende gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali (srl) in cui non si svolge attività lavorativa. Questi redditi, qualificati come 'redditi di capitale' e non 'redditi di impresa', sono quindi esclusi dal calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti. La decisione conferma l'orientamento consolidato, distinguendo nettamente la posizione del socio lavoratore da quella del socio mero investitore.
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Contributi previdenziali: redditi da S.a.s. inclusi
La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore autonomo, iscritto alla gestione commercianti, deve versare i contributi previdenziali sulla totalità dei redditi d'impresa, includendo anche quelli derivanti dalla partecipazione come socio accomandante in una S.a.s., anche se non svolge attività lavorativa in tale società. La decisione si fonda sul principio di trasparenza fiscale applicabile alle società di persone, che qualifica tali proventi come reddito d'impresa per il socio.
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