Un detenuto sottoposto al regime carcerario speciale ha presentato reclamo contro la mancata consegna di una fotografia trattenuta dalla direzione dell'istituto penitenziario. Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo, ritenendo il trattenimento un atto materiale provvisorio privo di pregiudizio autonomo. La Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento. In tema di controllo della corrispondenza del detenuto, il blocco materiale della posta operato dal personale del carcere è una misura temporanea per trasmettere la missiva all'autorità giudiziaria competente. Soltanto il provvedimento formale del giudice, che decide se consegnare o meno la posta, può essere oggetto di impugnazione.
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