Un debitore esecutato ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, dopo aver inizialmente sospeso la vendita immobiliare, aveva rigettato la sospensione dell'intera procedura e disposto un nuovo tentativo d'asta. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione nel merito. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che l'ordinanza del giudice, avendo natura cautelare e decidendo sulla sospensione, non poteva essere impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi, ma solo con il reclamo cautelare. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale, dichiarando l'originaria inammissibilità dell'azione del debitore, il quale è stato condannato a pagare le spese legali ai creditori.
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