Sostituzione amministratore di sostegno: quando il conflitto familiare non basta
La gestione di un soggetto fragile è un compito delicato che spesso vede coinvolti professionisti e familiari. Tuttavia, cosa succede quando sorge un forte contrasto tra i congiunti e il professionista incaricato? Una recente pronuncia del Tribunale di Ancona chiarisce i limiti della sostituzione amministratore di sostegno, sottolineando che il benessere del beneficiario prevale sempre sulle dinamiche relazionali dei parenti.
I presupposti per la sostituzione amministratore di sostegno
Per legge, la scelta della figura che deve assistere il beneficiario avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi di quest’ultimo. La sostituzione amministratore di sostegno non è un rimedio a disposizione dei familiari per rimuovere un professionista non gradito, ma una misura eccezionale che richiede la prova di gravi inadempienze.
L’articolo 384 del Codice Civile, richiamato dalla disciplina dell’amministrazione di sostegno, stabilisce che la rimozione può avvenire solo se il soggetto si sia reso colpevole di negligenza, abbia abusato dei suoi poteri, si sia dimostrato inetto o sia divenuto immeritevole dell’ufficio. Nel caso in esame, il Tribunale ha ribadito che il baricentro della valutazione resta l’interesse del beneficiario e non il grado di soddisfazione dei suoi parenti.
Il caso: contrasti familiari e gestione dell’incarico
La vicenda nasce dal reclamo presentato dalla figlia di un’anziana amministrata, la quale lamentava una “incompatibilità totale” con l’amministratrice professionista (un avvocato). La reclamante adduceva vari episodi: ritardi nelle comunicazioni su infortuni, presunte negligenze nella gestione medica e burocratica, e una generale perdita di fiducia.
L’amministratrice, dal canto suo, ha dimostrato di aver agito con zelo, curando rendiconti, adempimenti fiscali e sanitari, e interloquendo costantemente con le strutture di ricovero. Il Giudice Tutelare aveva già rigettato diverse istanze di sostituzione, confermando l’operato della professionista.
Sostituzione amministratore di sostegno e interesse del beneficiario
Il Tribunale ha analizzato ogni singola contestazione, rilevando che molte delle critiche riguardavano aspetti materiali gestiti direttamente dalle strutture sanitarie o divergenze valutative non supportate da prove di danno effettivo. Ad esempio, il ritardo di poche ore nella comunicazione di un trasporto in pronto soccorso, pur potendo generare ansia nel familiare, non è stato considerato un pregiudizio giuridicamente rilevante per l’amministrata.
I giudici hanno chiarito che l’amministratore non è un “sorvegliante” h24, né deve necessariamente assecondare ogni richiesta dei parenti, specialmente se questi ultimi manifestano atteggiamenti oppositivi o non collaborativi con le regole della struttura dove risiede il beneficiario.
Le motivazioni
Il Tribunale ha rigettato il reclamo basandosi su tre punti cardine. In primo luogo, la conflittualità tra familiare e amministratore è irrilevante se non si riflette negativamente sulla cura del beneficiario. In secondo luogo, è stato accertato che la professionista ha agito con la diligenza richiesta, approvata costantemente dai vagli periodici del Giudice Tutelare. Infine, la sostituzione in un contesto patrimoniale complesso rischierebbe di creare una discontinuità gestionale dannosa, senza portare alcun vantaggio concreto alla persona protetta.
Le conclusioni
In conclusione, la sostituzione amministratore di sostegno richiede la prova di una condotta caratterizzata da grave negligenza o inadempimento. Il mero venir meno del rapporto di fiducia tra un familiare e l’amministratore non legittima la revoca di quest’ultimo. La decisione conferma che l’amministrazione di sostegno è un “abito su misura” per il beneficiario, e la stabilità di tale misura è protetta dalla legge contro interferenze dettate da frizioni personali o percezioni soggettive di allarme dei congiunti.
È possibile sostituire l’amministratore di sostegno se non vado d’accordo con lui?
No, il semplice disaccordo o la conflittualità tra un familiare e l’amministratore non sono motivi sufficienti per la revoca, a meno che il contrasto non provochi un danno concreto e dimostrabile agli interessi del beneficiario.
Quali sono i motivi gravi che giustificano la revoca dell’amministratore?
La sostituzione può avvenire solo in caso di grave negligenza, abuso di potere, inettitudine nell’adempimento dei doveri o atti che rendano l’amministratore immeritevole dell’incarico, come stabilito dall’articolo 384 del Codice Civile.
L’amministratore di sostegno deve sempre avvisare i familiari di ogni decisione?
L’amministratore deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, ma non ha l’obbligo legale di ottenere il gradimento dei familiari per ogni scelta gestoria, purché agisca nell’interesse esclusivo della persona protetta.