Il Detenuto ha richiesto il **risarcimento detenzione inumana** per condizioni carcerarie inadeguate, appellandosi all'Art. 35-ter Ord. pen. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la sua domanda, dichiarando inammissibile per tardività la documentazione aggiuntiva presentata. Il Detenuto ha impugnato la decisione, sostenendo che i documenti non dovevano seguire i termini delle memorie difensive. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto. Ha stabilito che le nuove doglianze erano effettivamente tardive e che la documentazione prodotta, sebbene considerata, non era rilevante per la decisione discrezionale del giudice, poiché proveniva da un'altra autorità e non aveva valore vincolante. Il ricorso è stato quindi respinto.
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