Un internato, sottoposto a una misura di sicurezza detentiva, ha contestato la proroga del suo regime detentivo speciale 41-bis. Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto il suo reclamo. La Corte di Cassazione, prima di decidere, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull'applicazione del 41-bis agli internati. La Corte Costituzionale ha chiarito che le restrizioni del regime detentivo speciale 41-bis devono essere proporzionate e compatibili con la finalità risocializzante, garantendo la possibilità di lavorare. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell'internato, confermando la proroga del regime detentivo speciale 41-bis, poiché l'attività lavorativa svolta dall'internato preservava la finalità risocializzante del trattamento.
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