Un detenuto ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo riguardo a una limitazione nello scambio di oggetti con altri carcerati. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, stabilendo che il reclamo originario era un reclamo generico ai sensi dell'art. 35 Ord. Pen. Tale tipo di reclamo, avendo natura non giurisdizionale, non è impugnabile in sede penale, neppure con ricorso per cassazione, in quanto non incide su un diritto soggettivo del detenuto ma su mere modalità di esecuzione della pena.
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