Un detenuto in regime di 41-bis si lamentava della limitazione dei canali televisivi, ritenendola una violazione del suo diritto all'informazione. Il Tribunale di Sorveglianza gli aveva dato ragione. La Corte di Cassazione, però, ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del Ministero della Giustizia. La Corte ha stabilito un principio chiave: la scelta dei canali TV rientra nelle modalità di esercizio del diritto, lasciate alla discrezionalità organizzativa del carcere. Il diritto all'informazione del detenuto non è negato, ma solo regolamentato. Un giudice può intervenire solo se il diritto è completamente soppresso, non se ne vengono semplicemente disciplinate le modalità di fruizione.
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