Una società creditrice ha richiesto e ottenuto la dichiarazione di fallimento di una società debitrice a seguito del mancato pagamento di un credito milionario. La debitrice ha contestato la decisione, sostenendo che un precedente accordo transattivo avesse trasferito il debito alla società controllante, liberandola da ogni impegno. I giudici hanno invece qualificato l'intesa come un'espromissione non liberatoria, confermando la responsabilità solidale originaria. Non avendo il creditore rilasciato alcuna liberatoria espressa, la legittimazione ad agire per l'apertura della procedura concorsuale è rimasta pienamente valida. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della debitrice, confermando l'accertamento dello stato di insolvenza e condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali.
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