Un creditore ha chiesto il fallimento di una società in accomandita semplice e del suo socio accomandatario per debiti scaduti superiori alla soglia di fallibilità di trentamila euro. Il tribunale ha dichiarato il fallimento, ma la corte d'appello lo ha successivamente revocato. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che la concessione di una rateizzazione con un ente pubblico, concordata dopo la sentenza fallimentare, avesse abbassato il debito scaduto sotto il limite di legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del creditore. I giudici di legittimità hanno chiarito che il computo dei debiti deve avvenire al momento della decisione del tribunale. Accordi rateali successivi o semplici dilazioni non cancellano lo stato di insolvenza e non impediscono la dichiarazione di fallimento.
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