Una detenuta sottoposta al Regime di 41-bis ha impugnato il provvedimento che disponeva il controllo auditivo e la registrazione dei suoi colloqui visivi con i familiari per tre mesi. La ricorrente lamentava la violazione del diritto alla riservatezza e alla segretezza delle comunicazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per i soggetti sottoposti al Regime di 41-bis, la legge prevede restrizioni specifiche e legittima il controllo auditivo dei colloqui, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Di conseguenza, la misura restrittiva è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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