L'Imputato, condannato in primo grado per reati sugli stupefacenti con il rito abbreviato, ha proposto appello per ottenere una riduzione di pena. La Corte di appello, pur riducendo l'aumento per la recidiva, ha rideterminato la sanzione aumentandola rispetto alla prima sentenza, omettendo di applicare lo sconto di un terzo previsto per il rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, sancendo la violazione del divieto di reformatio in peius. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, il giudice di secondo grado non può infliggere una pena più severa di quella stabilita in primo grado. La sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.
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