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Recidiva — Anno 2023

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2986 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Recidiva

Provvedimenti

Circostanze attenuanti generiche battono la recidiva grave
Una donna è stata condannata dal Tribunale di Trapani a un anno di reclusione per il reato di evasione. Il giudice di merito ha applicato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata, valorizzando il corretto comportamento processuale dell'imputata, la quale aveva chiesto di unificare diversi procedimenti penali pendenti a suo carico per velocizzare i tempi della giustizia. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione, ritenendo la motivazione insufficiente e illogica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e che la scelta di razionalizzare i tempi del processo costituisce un valido elemento per giustificare tale beneficio.
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Prescrizione del reato: la recidiva pesa anche se esclusa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due condannati. Il Primo Ricorrente sosteneva l'avvenuta prescrizione del reato, ritenendo che la recidiva, dichiarata subvalente nel bilanciamento con le attenuanti, non dovesse influire sul calcolo del tempo necessario a prescrivere. La Suprema Corte ha rigettato la tesi, stabilendo che, ai fini del calcolo del termine per la prescrizione del reato, si deve tenere conto della recidiva qualificata anche se ritenuta subvalente. La Seconda Ricorrente contestava l'applicazione della recidiva e un errore nel calcolo della pena, ma i suoi motivi sono stati ritenuti generici e infondati. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento e ricorso per cassazione: l’accordo blinda la pena
L'Imputata ha concordato una pena per un reato di droga tramite patteggiamento. Successivamente, ha proposto ricorso lamentando la mancata esclusione della recidiva da parte del giudice, sostenendo che il precedente reato si fosse estinto grazie all'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il tema del Patteggiamento e ricorso per cassazione è regolato da limiti rigorosi: la legge consente l'impugnazione solo per vizi della volontà, difformità tra richiesta e sentenza, errore di qualificazione giuridica o illegalità della pena. La contestazione sulla recidiva richiede accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. L'Imputata è stata condannata anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Contrabbando di tabacchi: la recidiva blocca la depenalizzazione
Il caso riguarda un uomo condannato per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, aggravato dalla recidiva specifica. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il fatto fosse stato depenalizzato dal decreto legislativo n. 8 del 2016, che ha trasformato in illeciti amministrativi i casi di contrabbando sotto i 15 chilogrammi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il contrabbando di tabacchi aggravato dalla recidiva costituisce un reato autonomo. Questa specifica fattispecie non rientra nella depenalizzazione generale e rimane punibile con la pena detentiva, anche se i reati precedenti che giustificano la recidiva sono stati depenalizzati. Di conseguenza, la condanna a sei mesi di reclusione e alla multa è stata confermata.
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Minaccia aggravata: la notifica al difensore batte la residenza
Un uomo viene condannato per il reato di minaccia aggravata per aver brandito un coltello da cucina contro tre persone per strada. In appello, il reato minore di porto abusivo d'arma si prescrive, ma la condanna per le minacce viene confermata. L'imputato ricorre in Cassazione lamentando un difetto di notifica, sostenendo che l'atto dovesse essere inviato alla sua residenza e non al difensore. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'imputato aveva formalmente eletto domicilio presso lo studio del proprio avvocato durante un'udienza precedente. Tale scelta prevale sulla successiva indicazione della residenza contenuta nell'atto di appello. Di conseguenza, la notifica al difensore è pienamente valida e la condanna a otto mesi e dieci giorni di reclusione diventa definitiva.
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Ricorso straordinario per errore di fatto: no a nuove valutazioni
L'Imputato, condannato per trasferimento fraudolento di valori, ha proposto un ricorso straordinario per errore di fatto contro la sentenza di Cassazione che aveva confermato la sua condanna. L'Imputato sosteneva che la Corte avesse commesso un errore di fatto non rilevando che la Corte d'Appello, nel rideterminare la pena, non aveva applicato l'aumento per la recidiva, elemento decisivo per calcolare la prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la contestazione non riguardava una svista materiale o un errore percettivo, ma una valutazione giuridica sull'applicazione della recidiva. Di conseguenza, l'errore di giudizio non può essere corretto con questo strumento straordinario. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Violazione della sorveglianza speciale: ricorso inutile e multa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di violazione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011). Il ricorrente contestava la sussistenza degli elementi del reato, la recidiva e il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano del tutto generici e si limitavano a riprodurre le stesse contestazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d'Appello. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna del ricorrente, imponendogli anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: negato lo sconto a chi delinque per scelta
Il Ricorrente ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari il riconoscimento della continuazione dei reati per unificare le pene di diverse sentenze definitive. Il Giudice ha rigettato la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede un unico disegno criminoso originario. Al contrario, la semplice ripetizione di reati diversi nel tempo, che dimostra una scelta di vita orientata al crimine, configura l'abitualità o la recidiva e non permette sconti di pena. Il Ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: negato lo sconto a chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati per unificare le pene di diverse sentenze irrevocabili. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la continuazione dei reati non può essere applicata quando manca un disegno criminoso unitario. Nel caso specifico, i reati erano stati commessi in luoghi diversi e in un arco temporale troppo ampio, compreso tra il 2008 e il 2009. La reiterazione delle condotte illecite rappresenta un programma di vita improntato al crimine, situazione che la legge punisce con la recidiva o l'abitualità, e non un progetto unitario meritevole di uno sconto di pena. Il Condannato è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto per chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per diverse condotte illecite commesse tra il 2016 e il 2019, sperando in uno sconto di pena. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i reati commessi in un ampio arco temporale e con modalità differenti non dimostrano un unico disegno criminoso originario. Al contrario, la ripetizione costante di illeciti esprime una scelta di vita criminale che la legge punisce con istituti come la recidiva, incompatibili con il trattamento di favore previsto per il reato continuato. Il Condannato è stato quindi condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: negato lo sconto a chi delinque per abitudine
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che richiedeva il riconoscimento della continuazione dei reati per diverse condanne irrevocabili. I giudici hanno chiarito che la semplice ripetizione di reati diversi, espressione di una scelta di vita criminale, non configura un unico disegno criminoso. La continuazione richiede infatti una pianificazione iniziale unitaria, mentre la reiterazione disorganizzata configura istituti opposti come la recidiva o l'abitualità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: no sconti per chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati per diverse condanne definitive relative a fatti commessi tra il 2018 e il 2020. Il Giudice delle indagini preliminari ha respinto la richiesta, decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno stabilito che i reati commessi erano eterogenei e distribuiti in un arco temporale troppo ampio per dimostrare un unico disegno criminoso originario. La reiterazione dei reati, in questo caso, rappresenta una scelta di vita criminale (punibile con la recidiva o l'abitualità) e non una continuazione dei reati, istituto pensato come favore per il reo che pianifica un unico progetto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per chi delinque per abitudine
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati per unire le pene di due sentenze definitive. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta e la Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede un disegno criminoso unico e preventivo. Nel caso specifico, i delitti erano diversi per modalità ed erano stati commessi nell'arco di tre anni. La semplice ripetizione di reati nel tempo, indicativa di uno stile di vita criminale, non dà diritto ai benefici della continuazione, ma configura piuttosto la recidiva o l'abitualità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per chi sceglie il crimine
Il Ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione dei reati per diverse condanne definitive relative a fatti commessi tra il 2015 e il 2016. Il Tribunale di Asti ha respinto la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede un unico disegno criminoso originario. Nel caso specifico, l'eterogeneità dei reati e l'ampio arco temporale dimostrano invece una condotta di vita improntata al crimine. Questa condizione configura la recidiva o l'abitualità, e non dà diritto ai benefici della continuazione. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato o scelta di vita? Il confine della Cassazione
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per diversi illeciti commessi tra il 1994 e il 2008. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta e la Cassazione ha confermato tale decisione. I giudici hanno chiarito che la notevole distanza temporale e l'eterogeneità dei reati escludono un unico disegno criminoso originario. La ripetizione sistematica di reati nel tempo non configura un reato continuato, ma rappresenta una scelta di vita criminale che la legge sanziona con istituti come la recidiva o l'abitualità nel reato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: negato lo sconto a chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto al Tribunale di Ravenna il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva per diversi reati commessi tra il 2015 e il 2020. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, spingendo l'uomo a ricorrere in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la semplice ripetizione di reati diversi in un ampio arco temporale non dimostra un unico disegno criminoso iniziale. Al contrario, tale condotta configura un programma di vita improntato al crimine, sanzionato con la recidiva o l'abitualità, e non con il trattamento di favore previsto per il reato continuato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: niente sconti per chi sceglie la vita criminale
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva per diversi reati commessi tra il 2000 e il 2011. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la semplice ripetizione di reati in un ampio arco temporale non dimostra un unico disegno criminoso, ma rappresenta una scelta di vita orientata al crimine. Tale condotta non permette di applicare il reato continuato, che è un beneficio per il reo, ma configura piuttosto la recidiva o l'abitualità nel reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione del reato: no allo sconto per chi delinque per mestiere
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione del reato per diverse condanne irrevocabili subite tra il 2006 e il 2012. Il Tribunale ha respinto la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i reati erano privi di omogeneità ed eseguiti in luoghi differenti, escludendo un unico disegno criminoso originario. La semplice ripetizione di illeciti nel tempo non configura la continuazione del reato, ma rappresenta una scelta di vita orientata al crimine, punibile con la recidiva o l'abitualità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: niente sconti per chi sceglie il crimine
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro il rifiuto della Corte d'Appello di riconoscere il reato continuato per diverse condanne irrevocabili relative a furto, rapina e lesioni personali. La Suprema Corte ha confermato il rigetto, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la semplice ripetizione di reati diversi non dimostra un unico disegno criminoso iniziale, ma rappresenta una scelta di vita delinquenziale. Questa condotta non beneficia del reato continuato, ma configura istituti come la recidiva o l'abitualità. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: negato lo sconto a chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva per le condanne irrevocabili di estorsione e violenza privata. La Corte di appello ha rigettato la richiesta, decisione confermata dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno chiarito che la semplice ripetizione di condotte illecite non dimostra un unico disegno criminoso preventivo, ma rappresenta piuttosto una scelta di vita orientata al crimine. Tale condotta viene sanzionata con istituti diversi, come la recidiva, e non con i benefici del reato continuato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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