L'Indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per associazione di stampo mafioso, ha contestato la legittimità del procedimento penale. La difesa ha sostenuto l'inutilizzabilità delle prove per scadenza dei termini di indagine e l'improcedibilità dell'azione penale. Secondo la difesa, le nuove accuse costituivano la prosecuzione di un vecchio fatto già archiviato e necessitavano della preventiva riapertura delle indagini. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza del tribunale. I giudici hanno chiarito che, anche nei reati a contestazione aperta, le indagini successive basate su nuovi elementi e riferite a un periodo posteriore all'archiviazione integrano un fatto storico autonomo. Pertanto, la nuova iscrizione è valida senza preventiva riapertura delle indagini.
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