Il Tribunale dichiarava estinti per prescrizione diversi reati fiscali contestati all'imputato, tra cui dichiarazione infedele, occultamento di documenti contabili e omesso versamento IVA. La Procura Generale impugnava la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'errato calcolo dei tempi. I giudici di legittimità hanno chiarito l'applicazione della disciplina sulla prescrizione reati tributari: per i delitti dagli articoli 2 a 10 della normativa fiscale vige l'aumento di un terzo del termine ordinario. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato l'estinzione solo per l'omesso versamento IVA, annullando la sentenza con rinvio per gli altri capi d'accusa, per i quali il tempo massimo non era ancora decorso.
Continua »