Due cittadini venivano condannati in primo grado per l'occupazione abusiva di un alloggio popolare. I loro legali proponevano appello eccependo la prescrizione del reato. La Corte d'Appello dichiarava i ricorsi inammissibili per genericità delle motivazioni, assimilando la presunta debolezza delle argomentazioni a un vizio formale dell'atto. Gli imputati ricorrevano quindi in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto i ricorsi, precisando che l'inammissibilità dell'appello penale non sussiste se i motivi confutano la sentenza impugnata, anche quando il giudice li ritenga infondati. Trattandosi di reato permanente, la prescrizione imponeva un accertamento di merito sulla durata della condotta. La Cassazione ha annullato la sentenza, disponendo un nuovo giudizio d'appello.
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