Un Costruttore era stato condannato per un reato edilizio, con annesso ordine di demolizione. La Corte d'Appello ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione, ma ha mantenuto l'ordine di demolizione. Il Costruttore ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la prescrizione reato edilizio dovesse comportare la revoca automatica dell'ordine di demolizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che l'ordine di demolizione, essendo una sanzione accessoria alla condanna penale, decade automaticamente con l'estinzione del reato per prescrizione. Tuttavia, l'autorità amministrativa mantiene il potere di disporre la demolizione in via autonoma.
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