La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per minacce, percosse e lesioni ai danni di due vicini. La difesa contestava l'attendibilità della persona offesa, sostenendo che le dichiarazioni fossero inutilizzabili e che la vittima fosse mossa da rancore. I giudici hanno chiarito che le dichiarazioni della vittima, anche se costituita parte civile, possono fondare da sole la condanna se sottoposte a un controllo rigoroso di credibilità, senza necessità di riscontri esterni per ogni singolo episodio. Inoltre, la minaccia è un reato di pericolo: basta che la condotta sia potenzialmente idonea a intimidire, a prescindere dall'effettivo timore provato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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