La Suprema Corte ha confermato la condanna penale nei confronti di tre soggetti coinvolti in interventi edilizi illeciti realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Uno dei ricorrenti sosteneva l'assenza di propria responsabilità, qualificandosi come mero rappresentante privo del potere di commissionare varianti al progetto originario. I giudici hanno invece confermato la configurabilità del reato edilizio del procuratore, avendo egli gestito i cantieri, coordinato le imprese e ordinato direttamente le difformità abusive. Il collegio ha respinto la richiesta di particolare tenuità del fatto per via del vincolo paesaggistico e del numero delle opere, dichiarando inoltre inapplicabile la prescrizione. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di una sanzione alla Cassa delle ammende.
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