Un pensionato, assunto nel 1968 e ritiratosi nel 2003, ha richiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla pensione integrativa erogata da un fondo INPS soppresso. Il contribuente pretendeva l'applicazione del regime fiscale agevolato introdotto nel 2007. L'Agenzia delle Entrate si è opposta, sostenendo la validità delle vecchie regole di tassazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la tassazione pensione integrativa per i vecchi iscritti, assunti prima del 29 aprile 1993, segue le regole del regime previgente per tutte le somme accumulate fino al 31 dicembre 2006. Di conseguenza, la richiesta di rimborso del contribuente è stata definitivamente respinta e lo stesso è stato condannato a pagare le spese legali.
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