La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15451/2024, ha respinto il ricorso di un sindacato che contestava il suo inquadramento segretari comunali. Il sindacato sosteneva che i segretari dovessero costituire un'area contrattuale autonoma o essere aggregati ai dirigenti, il che avrebbe garantito la sua rappresentatività nelle trattative del 2010. La Corte ha stabilito che, sulla base della normativa vigente all'epoca, i Contratti Collettivi Nazionali Quadro (CCNQ) avevano legittimamente collocato i segretari nel più ampio "comparto" delle Regioni ed Enti Locali, e tale collocazione determinava le regole per la misurazione della rappresentatività sindacale. L'esclusione del sindacato dalle trattative è stata quindi ritenuta legittima.
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