Un sindacato autonomo ha accusato un'azienda pubblica regionale di condotta antisindacale per aver negato l'uso di un locale e l'accesso a permessi e assemblee migliorativi previsti da un accordo integrativo non firmato dal sindacato stesso. La Corte di Cassazione ha confermato che il sindacato ha diritto al locale per via della sua effettiva rappresentatività sindacale nel comparto. Tuttavia, ha stabilito che i benefici di miglior favore previsti dall'accordo integrativo spettano solo ai sindacati firmatari del contratto stesso. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto sia il ricorso dell'azienda sia quello del sindacato, confermando la decisione precedente: il locale va concesso, ma i permessi extra rimangono riservati solo a chi ha firmato l'accordo.
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