La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 14431/2024, chiarisce i limiti della responsabilità del committente per fatti illeciti dei propri agenti. Nel caso esaminato, una società acquirente di un macchinario medico difettoso e pagato a un prezzo maggiorato ha citato in giudizio la società venditrice, chiedendo di essere risarcita per la truffa perpetrata dai suoi rappresentanti. La Corte ha rigettato il ricorso, escludendo la responsabilità del committente poiché gli agenti avevano agito in collusione con un terzo per un fine personale, interrompendo così il nesso di occasionalità necessaria tra le loro mansioni e l'illecito. La società venditrice, inoltre, non aveva tratto alcun vantaggio dalla truffa.
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