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Rapporto Di Preposizione

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Relazione giuridica tra un soggetto (preponente) e un altro (preposto), in cui il primo affida al secondo lo svolgimento di un'attività. Questo rapporto rende il preponente responsabile per i danni causati dal preposto nell'esercizio delle sue funzioni.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Responsabilità indiretta assicurazione: tutela legale
La Corte d'Appello ha confermato la condanna di una compagnia assicuratrice per i danni causati da una truffa orchestrata da un suo agente. Il caso rientra nella responsabilità indiretta assicurazione ex art. 2049 c.c., poiché l'illecito è stato agevolato dal rapporto di preposizione. Nonostante l'agente avesse agito oltre i limiti del mandato e utilizzato polizze false, la società risponde dell'operato del preposto per aver creato un apparente affidamento nel cliente.
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Vincita non pagata al gioco online: lo Stato paga per il privato
La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio sulla responsabilità del concedente nel settore del gioco online. Se una società concessionaria non paga le vincite, lo Stato, attraverso l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, deve risponderne direttamente. La Corte ha chiarito che il potere di vigilanza e controllo che l'Agenzia esercita sul concessionario crea un 'rapporto di preposizione'. Questo legame rende l'ente pubblico responsabile per gli illeciti commessi dalla società privata. Di conseguenza, l'Agenzia è stata condannata a pagare ai giocatori le somme vinte e non riscosse, confermando la tutela dei cittadini anche verso i gestori privati di servizi pubblici.
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Atleta violento e club: la responsabilità civile società sportiva
La Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un atleta che, durante una competizione ufficiale, ha causato lesioni personali a un altro soggetto. Mentre la responsabilità penale dell'atleta era già accertata, la Corte d'Appello aveva escluso la responsabilità civile società sportiva per mancanza di un contratto di lavoro subordinato o di un rapporto oneroso. La Suprema Corte ha annullato tale decisione, stabilendo che ai sensi dell'art. 2049 c.c. la società risponde dei danni se l'atleta è inserito nella sua organizzazione e se l'illecito è avvenuto con nesso di occasionalità necessaria rispetto all'attività sportiva, indipendentemente dalla natura gratuita del rapporto.
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Responsabilità concedente giochi: l’Agenzia paga
Un giocatore non riceve una vincita da una società concessionaria di giochi. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità dell'Agenzia statale concedente, equiparandola a quella di un datore di lavoro per i fatti del dipendente. L'ordinanza stabilisce che l'inserimento del concessionario nell'organizzazione pubblica comporta la responsabilità concedente giochi, rendendo l'appello dell'Agenzia inammissibile.
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Responsabilità del preponente: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione esamina un caso di responsabilità del preponente. Un'impresa nautica è stata ritenuta responsabile per l'affondamento di un'imbarcazione, causato da un incendio durante il trasferimento ad opera di marinai da essa incaricati. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'impresa, confermando che chi si avvale dell'opera di terzi, anche non dipendenti, ne assume il rischio e risponde dei danni causati, in base al principio di 'occasionalità necessaria'.
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Responsabilità del committente: quando è esclusa?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 14431/2024, chiarisce i limiti della responsabilità del committente per fatti illeciti dei propri agenti. Nel caso esaminato, una società acquirente di un macchinario medico difettoso e pagato a un prezzo maggiorato ha citato in giudizio la società venditrice, chiedendo di essere risarcita per la truffa perpetrata dai suoi rappresentanti. La Corte ha rigettato il ricorso, escludendo la responsabilità del committente poiché gli agenti avevano agito in collusione con un terzo per un fine personale, interrompendo così il nesso di occasionalità necessaria tra le loro mansioni e l'illecito. La società venditrice, inoltre, non aveva tratto alcun vantaggio dalla truffa.
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