Un operaio ha impugnato la successione di contratti a termine stipulati con un Consorzio di bonifica dal 1999 al 2012, chiedendo la conversione in rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando il divieto legislativo regionale di nuove assunzioni e qualificando il rapporto come mera prestazione di fatto. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione ma, prima dell'udienza, ha depositato formale rinuncia agli atti, accettata dalla controparte. La Suprema Corte, preso atto dell'accordo tra le parti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza alcuna condanna alle spese. La rinuncia al ricorso per cassazione ha così chiuso definitivamente la vicenda processuale.
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