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Rapporti Estinti

9 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Rapporti giuridici (come un contratto di conto corrente) che hanno cessato di produrre i loro effetti e sono considerati conclusi prima di un determinato momento, come la data di una cessione d'azienda.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Cessione contenzioso bancario: a chi tocca pagare?
Un ex dirigente bancario, licenziato prima della liquidazione e successiva cessione di un ramo d'azienda della banca, ha citato in giudizio sia l'istituto originario che quello acquirente. La Corte di Cassazione ha chiarito che in una cessione contenzioso bancario, le cause relative a rapporti di lavoro già terminati al momento della cessione non si trasferiscono all'acquirente, salvo diverso accordo. La legittimazione passiva resta quindi in capo alla società cedente in liquidazione, poiché il contenzioso riguarda un 'rapporto estinto' escluso dall'accordo di cessione.
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Cessione contenzioso bancario: i rapporti estinti
Una società in amministrazione straordinaria ha citato in giudizio una banca, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa. Le attività e passività della banca sono state trasferite a un grande gruppo bancario. La questione centrale era se la causa, relativa a un rapporto contrattuale già concluso, fosse inclusa nel trasferimento. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni precedenti, ha stabilito che la cessione del contenzioso bancario non comprende le liti su rapporti estinti. La motivazione si basa sull'interpretazione degli accordi di cessione, che escludevano le passività non funzionali alla continuità dell'impresa acquirente. Di conseguenza, quest'ultima è stata ritenuta priva di legittimazione passiva.
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Cessione Banche Venete: esclusi i rapporti estinti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito un principio fondamentale riguardo la cessione Banche Venete. Le controversie legali relative a rapporti bancari già conclusi (estinti) al momento della cessione d'azienda non sono state trasferite all'istituto di credito acquirente. La Corte ha chiarito che il contratto di cessione, interpretato alla luce della sua finalità, escludeva tali passività in quanto non funzionali alla futura attività della banca cessionaria. Di conseguenza, l'istituto acquirente non può essere citato in giudizio per tali questioni, che restano in capo alla procedura di liquidazione della banca originaria.
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Cessione rapporti estinti: chi risponde dei debiti?
La Corte di Cassazione chiarisce che, in caso di cessione di un ramo d'azienda bancario, l'istituto cessionario non subentra automaticamente nelle controversie legali relative a rapporti già conclusi (estinti) prima della cessione. La Suprema Corte ha stabilito che la mera pendenza di una causa non è sufficiente per trasferire la passività. È invece decisivo quanto specificato nel contratto di cessione. Nel caso di specie, il contratto escludeva la cessione rapporti estinti, pertanto la banca cessionaria non è stata ritenuta passivamente legittimata. La sentenza della Corte d'Appello, che aveva deciso diversamente, è stata cassata con rinvio.
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Cessione azienda bancaria: i debiti esclusi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22563/2025, affronta il tema della cessione azienda bancaria in un contesto di liquidazione. Viene chiarito che i contenziosi relativi a rapporti bancari già estinti al momento della cessione non vengono trasferiti all'istituto acquirente. La Corte sottolinea che il criterio determinante non è la pendenza della lite, ma la funzionalità del rapporto all'esercizio futuro dell'impresa bancaria del cessionario, come definito nel contratto di cessione. Di conseguenza, la banca acquirente è stata dichiarata priva di legittimazione passiva.
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Cessione bancaria: la Cassazione sui rapporti estinti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24228/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di cessione bancaria di interi rami d'azienda. Ha chiarito che le passività derivanti da rapporti bancari già estinti al momento della cessione non vengono trasferite all'istituto acquirente, anche se su di esse pende una controversia giudiziaria. Il criterio determinante non è la pendenza della lite, ma la funzionalità del rapporto sottostante all'esercizio dell'impresa della banca cessionaria. Pertanto, un debito derivante da un'azione revocatoria su un conto corrente chiuso anni prima non rientra nel perimetro della cessione.
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Cessione d’azienda bancaria: i debiti esclusi
La Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità nella cessione d'azienda bancaria. Una banca cessionaria non è tenuta a rispondere dei debiti derivanti da un contenzioso se questo riguarda un rapporto bancario già estinto al momento della cessione. La Corte ha stabilito che tali passività non rientrano nel "perimetro della cessione" definito dal contratto, prevalendo sulla disciplina generale. Il caso riguardava un'azione revocatoria per rimesse su un conto corrente di una società poi fallita, il cui rapporto con la banca originaria era già cessato prima del trasferimento aziendale.
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Cessione contenzioso bancario: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15675/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di cessione del contenzioso bancario. Nel contesto dell'acquisizione di una banca in liquidazione, la banca acquirente non subentra automaticamente nelle controversie legali relative a rapporti bancari già estinti prima della data di cessione. La Corte ha chiarito che il criterio decisivo non è la mera pendenza della lite, ma la natura del rapporto sottostante. Se il rapporto non è più 'inerente e funzionale' all'attività dell'acquirente, come nel caso di un conto corrente già chiuso, la passività e il relativo contenzioso restano in capo alla procedura di liquidazione della banca cedente, rientrando nel cosiddetto 'Contenzioso escluso' definito dal contratto di cessione.
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Cessione contenziosi: i rapporti estinti esclusi
In un caso di cessione di rami d'azienda bancari a seguito di liquidazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che la banca acquirente non subentra nelle cause legali relative a rapporti contrattuali (come conti correnti) già chiusi al momento della cessione. La decisione si fonda sull'interpretazione del contratto di cessione, il quale escludeva i contenziosi non funzionali alla futura attività d'impresa dell'acquirente. Pertanto, la semplice pendenza di una lite non è sufficiente a trasferire la passività, che resta in capo all'entità in liquidazione.
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