Un conducente, fermato per una manovra anomala e apparso poco reattivo, si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sanitari per l'uso di stupefacenti. La Corte di Cassazione ha confermato la sua condanna, chiarendo che il reato di rifiuto accertamenti stupefacenti si configura anche senza test preliminari, qualora sussista un 'ragionevole motivo' basato sul comportamento del guidatore. La Corte ha stabilito che gli esami tossicologici negativi effettuati giorni dopo il fatto sono irrilevanti, poiché il reato consiste nel mero rifiuto di collaborare all'accertamento.
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