Un Cittadino ha ricevuto una cartella di pagamento per spese di giustizia, derivanti da una condanna penale in solido con altri imputati. Il Cittadino ha contestato la cartella, sostenendo di aver già pagato parte del debito e mettendo in discussione la sua responsabilità solidale. La Corte d'Appello aveva rigettato l'opposizione. La Cassazione ha stabilito che la questione sulla reale definizione del perimetro della condanna penale per le spese di giustizia, inclusa la solidarietà tra coimputati, non spetta al giudice civile ma al giudice dell'esecuzione penale. Pertanto, la sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio per difetto di **Competenza Giudice Esecuzione Spese di Giustizia** su questo specifico punto, mentre altri motivi di ricorso relativi a vizi formali della cartella sono stati rigettati o dichiarati inammissibili.
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