Nel corso di un processo per lesioni personali aggravate, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Tuttavia, nel dispositivo letto in udienza, il collegio ha omesso di condannare il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della parte civile, sebbene tale statuizione fosse presente nella motivazione della sentenza depositata. La parte civile ha quindi richiesto la correzione errore materiale. La Suprema Corte ha accolto l'istanza, confermando che l'omissione della condanna alle spese processuali, essendo una misura accessoria e obbligatoria per legge, non comporta la nullità del provvedimento. Di conseguenza, l'errore può essere sanato tramite la procedura semplificata di correzione, integrando il dispositivo con la condanna dell'imputato a rimborsare 2.200 euro alla parte civile.
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