L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di recupero a tassazione verso un professionista, socio di una società di capitali, a seguito di un controllo sui movimenti finanziari. L'Ufficio ha individuato somme confluite sui conti personali senza idonea giustificazione contabile, considerandole compensi sottratti a imposta. Il contribuente sosteneva che tali somme rappresentassero la restituzione di pregressi finanziamenti soci e contestava la regolarità della notifica d'appello via posta certificata, oltre a eccepire la mancata preventiva rettifica della società stessa. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della pretesa erariale, stabilendo che l'accertamento bancario fondato sui versamenti non registrati prescinde dall'esito dei controlli societari e grava il contribuente dell'onere di provare la reale natura non reddituale delle entrate.
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