Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate, lamentando l'invalidità dell'atto. In particolare, il cittadino sosteneva l'inesistenza della notifica cartella di pagamento perché eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione tramite raccomandata postale ordinaria, senza l'intervento di un messo notificatore e senza la redazione della relata di notifica. Inoltre, la raccomandata era stata consegnata a un indirizzo differente dal domicilio fiscale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. I giudici hanno chiarito che la legge autorizza l'Agente della Riscossione a spedire direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre, il ricorso proposto dal contribuente ha dimostrato la piena conoscenza dell'atto, applicando la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la validità della notifica e condannato il debitore al pagamento delle spese legali.
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