Il caso nasce dall'opposizione di un debitore contro un precetto di pagamento da oltre 330mila euro, basato su un decreto ingiuntivo. Il debitore sosteneva che la notifica del decreto fosse inesistente perché l'atto, depositato in posta, era stato ritirato da una persona non delegata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la consegna dell'atto a un soggetto privo di delega non comporta l'inesistenza, bensì la semplice nullità della notificazione. Trattandosi di un vizio di nullità, il debitore avrebbe dovuto proporre un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo entro i termini di legge, e non un'opposizione all'esecuzione a termini ormai scaduti. Di conseguenza, il debitore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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