Un'azienda ha impugnato una cartella esattoriale lamentando l'invalidità della consegna, avvenuta in un luogo diverso dalla sede legale e a un soggetto estraneo alla società. I giudici di merito hanno accolto il ricorso dell'azienda. L'Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'impugnazione tempestiva avesse sanato ogni vizio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ufficio tributario. I giudici hanno stabilito che la notifica della cartella di pagamento, anche se eseguita in un luogo errato, non è inesistente ma solo nulla. Di conseguenza, la tempestiva opposizione del contribuente dimostra che l'atto ha raggiunto il suo scopo, sanando retroattivamente qualsiasi irregolarità della notifica. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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