Un contribuente riceve un avviso di accertamento per l'anno 2006 notificato nel 2014, oltre i termini ordinari. L'Agenzia delle Entrate invoca il raddoppio termini accertamento tributario per la presenza di indizi di reato. La Commissione Tributaria Regionale annulla l'atto, ritenendo superata la norma sul raddoppio. La Corte di Cassazione, invece, dà ragione al Fisco. Stabilisce che per i periodi d'imposta antecedenti al 2016, gli avvisi notificati prima delle nuove leggi restano validi se rispettano le vecchie regole. Il raddoppio dei termini, quindi, era legittimamente applicabile per IRPEF e IVA, ma non per l'IRAP. La sentenza viene annullata e il caso rinviato per un nuovo esame.
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